In sede di separazione o divorzio è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità extracontrattuale?
L’interrogativo si pone perché fino agli anni ’90 tale possibilità era esclusa. La convivenza e le relazioni affettive erano considerati fattori che favorivano sia la configurabilità che la risoluzione bonaria di eventuali controversie disincentivando la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale.
La famiglia, infatti, era considerata un settore speciale con tutela specifica a cui aggiungere anche quella penale. Tali caratteri risultavano contrastanti con la residualità dell’azione di cui all’art. 2043 c.c. tenuto anche conto dell’esistenza di doveri e non obblighi ovvero di situazioni non coercibili.
Oggi è estesa la tutela predisposta dall’art. 2043 c.c. anche per risarcimento di danni derivanti dalla violazione degli obblighi familiari?
Dalla fine degli anni ’90 è stato possibile estendere la tutela di cui all’art. 2043 c.c. alla violazione degli obblighi familiari per completare quella specificamente prevista.
Il punto di partenza è rappresentato dalla riflessione per cui le situazioni soggettive nascenti dal matrimonio integrano veri e propri doveri inderogabili cui corrispondono specularmente veri e propri diritti.
Quali sono i diritti che devono essere lesi per ottenere il risarcimento del danno?
I diritti che devono essere lesi hanno natura mista potendo essere sia patrimoniali che personali. Alla base il rinnovato concetto di famiglia che, dopo la riforma del 1975, inizia a essere luogo in cui prevale il rispetto per la dignità e la personalità. Tali aspetti assumono i connotati di diritti inviolabili la cui lesione costituisce presupposto per la responsabilità civile.
I diritti inviolabili se lesi in ambito familiare ricevono tutela specifica?
I diritti inviolabili non possono ricevere diversa tutela a seconda che il titolare sia o meno membro di una famiglia. Si deve escludere che la violazione dei diritti nascenti dal matrimonio riceva sanzione solo per la tutela di tale settore.
È, infatti, piena la compatibilità con il sistema previsto dall’art. 2043 c.c.
Il rimedio risarcitorio rafforza la protezione familiare quando, ad esempio, questa non è esercitabile. Non tutti i danni derivanti dalla violazione degli obblighi familiari sono anche ingiusti, ma solo quelli che ledono interessi meritevoli di tutela perché costituzionalmente protetti.
L’operazione necessaria è di verifica della sussistenza anche del danno ingiusto oltre che della violazione dei doveri. Successivamente va indagata la tipologia di danno che, di sovente, ha natura esistenziale, attinente al fare areddituale della vittima, allo sconvolgimento delle abitudini di vita.
Questa è la tutela più appropriata in quanto i componenti della famiglia non devono trovare un riscontro medico- legale come per il danno biologico.
La violazione dell’obbligo di fedeltà comporta l’onere risarcitorio?
Costante giurisprudenza ha ribadito come il dovere di fedeltà non consiste soltanto nella mera esclusività sessuale essendo impegno di non tradire la fiducia reciproca.
Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. la valutazione è più complessa ed investe molteplici fattori tra cui la lesione della dignità del coniuge.